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Health

Vaccino: siamo obbligati a farlo?

24/06/2021

Gli impiegati sono obbligati a far sapere al proprio datore di lavoro se sono stati vaccinati o meno? E gli operatori sanitari? Ma soprattutto, se due genitori non sono concordi nella scelta di farlo o meno e il figlio è ancora minorenne, come si fa? 

 

Una mamma ci chiede

Ciao Mumadvisor,

sono R. e lavoro come infermiera in una struttura ospedaliera di Milano. Da giorni si parla della nuova legge che obbliga il personale sanitario a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid.

Premettendo che io ho già fatto il vaccino mesi fa, mi chiedo comunque se sia corretto prevedere un vero e proprio obbligo, invece che lasciare che ognuno decida cosa è giusto per sé.

R.

 

L’avvocato risponde 

Cara R., la domanda sulla liceità dell’imposizione di un obbligo vaccinale accende contrasti tra i giuristi da decenni. Già ai tempi dell’introduzione delle prime quattro vaccinazioni obbligatorie (l’antidifterica nel 1939, l’antipoliomelitica nel 1966, l’antitetanica nel 1968, l’antiepatite nel 1991) c’era chi si opponeva all’obbligo di vaccinazione in nome della libertà di autodeterminazione individuale.

Quest’anno la problematica si è riproposta con riferimento ad i vaccini contro il Covid: sono migliaia coloro che hanno manifestato perplessità o timori rispetto alla possibilità di vaccinarsi, sia perché il vaccino somministrato è sembrato “nuovo” e quindi non sicuro, sia perché in molti non condividono, in generale, l’idea del vaccino come strumento per contrastare la diffusione di un virus.

Senza voler entrare nel merito delle libere valutazioni personali di ognuno di noi, possiamo certamente prendere in considerazione alcuni settori nei quali il tema riveste un ruolo molto delicato.

Il primo, per esempio, riguarda i minori, i quali non possono decidere per sé stessi ma sono soggetti alle decisioni di entrambi i genitori.

Cosa accade se i genitori non la pensano allo stesso modo sul punto?

In questi casi, sarà il giudice a decidere. Nel 2018, il Tribunale di Milano decideva per l’impossibilità di costringere il minore a sottoporsi al vaccino contro il papilloma virus in quanto “non esisteva un grave pregiudizio vista la scarsa diffusione delle malattie sul territorio nazionale”. Nel caso del Covid, però, la decisione del giudice potrebbe essere molto diversa, considerato che la diffusione del virus è talmente capillare da mettere facilmente in pericolo la salute di tutti. Il giudice infatti potrebbe arrivare persino a discutere della capacità genitoriale del genitore no-vax, laddove la mancata vaccinazione rappresenti un rischio di grave pregiudizio per il minore.

 

Un altro ambito nel quale si pone il problema dell’obbligo della vaccinazione è quello che riguarda il rapporto lavoratore-datore di lavoro.

Partiamo dal presupposto che l’art. 32 della Costituzione stabilisce che nessuno possa essere obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge e, ad oggi, non esiste una legge che obblighi le persone a sottoporsi al vaccino anti Covid.

Tale circostanza pone non pochi problemi in taluni contesti, come per esempio quello lavorativo, in cui la necessaria presenza dei lavoratori in ufficio o, in generale, nel luogo di lavoro, comporta elevati rischi di contagio.

Ma la verità è che, in Italia, nessuno è obbligato a sottoporsi al vaccino e, addirittura, il datore di lavoro non può nemmeno chiedere ai lavoratori se si siano sottoposti o meno al trattamento vaccinale.

Ciò è quanto ha dichiarato il Garante della Privacy con un comunicato stampa del 15 febbraio 2021, nel quale ha affermato che non solo il datore di lavoro non può rivolgersi ai propri dipendenti al fine di ottenere informazioni in merito al loro stato vaccinale, ma non può nemmeno essere informato in tal senso dal medico incaricato alle vaccinazioni aziendali.

L’unica eccezione alla regola suesposta è contenuta nella recentissima legge 76/2021 del maggio scorso, con la quale è stato introdotto l’obbligo di vaccinazione del personale sanitario.

L’articolo 4 del Decreto legge n. 44/2021 convertito con legge 76 stabilisce che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.  Inoltre, la stessa norma stabilisce che per tali categorie di lavoratori la vaccinazione costituisce un requisito essenziale per esercitare la professione.  La ratio, ovvero la logica di questa decisione, è esplicitata nella disposizione stessa e risiede da un lato nella finalità di tutela della salute altrui e dall’altro nella necessità di garantire l’adeguatezza delle condizioni nelle quali vengono erogate le prestazioni di carattere sanitario. Dunque, in questo caso, il legislatore ha ritenuto che tali esigenze potessero essere sovraordinate rispetto alla libertà di autodeterminazione dell’individuo circa l’opportunità o meno di sottoporsi alla vaccinazione.

Laura Citroni

Avvocato con studio a milano. La trovate sul sito www.slcx.it nel quale è presente anche un blog che tratta questioni giuridiche spiegate in modo semplice e chiaro. È mamma di Alice e Filippo. Su Instagram la trovate con @la__liki

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