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Separazione e divorzio in un’unica domanda, tutte le novità.

02/02/2024

Torniamo a parlare di nuovo, insieme al nostro avvocato, di Separazione e Divorzio in un’unica domanda: le novità della riforma 2023

Una mamma ci chiede

Cara Mumadvisor,

sono sposata da dieci anni con mio marito F. ed insieme abbiamo dato alla luce una bellissima bambina di nome Sofia, che tra qualche giorno compirà dodici anni.

Negli ultimi tempi, il rapporto con mio marito è andato peggiorando e stiamo seriamente considerando l’idea di divorziare.

Siamo consapevoli del fatto che, procedere singolarmente con la richiesta di separazione, sia una scelta piuttosto dispendiosa, oltre che un percorso lungo ed estenuante, anche per nostra figlia. 

Recentemente, ho letto della possibilità di presentare domanda congiunta di separazione e divorzio, ma non ho ben compreso cosa significhi.

Potete spiegarmi, gentilmente, di cosa si tratta e come funziona.

Grazie mille per il Vostro aiuto.

 

 

 

L’avvocato risponde

Cara Silvia,

comprendiamo benissimo le vostre preoccupazioni, sia a livello economico che di tempistiche, ed il conseguente bisogno di far luce sulla questione.

Come da te accennato, la possibilità di presentare domanda congiunta di separazione e divorzio dinnanzi all’Autorità Giudiziaria è stata recentemente ammessa dalla Corte di cassazione, ossia l’organo ultimo deputato a decidere in merito alle divergenze di opinioni dei giudici di Tribunali e Corti d’Appello.

Infatti, nella sentenza del 16 ottobre 2023, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità che, insieme, i coniugi presentino al Tribunale, tramite i loro legali, un ricorso congiunto volto a chiedere la separazione e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La decisione si inserisce in un panorama giurisprudenziale piuttosto controverso, dove, secondo alcuni giudici, già era consentito il cumulo di domande di separazione e divorzio in procedimenti non contenziosi, mentre, nell’opinione di altri, l’ammissibilità del cumulo delle domande in oggetto era facoltà riservata alle sole ipotesi di procedimento contenzioso.

Per amor di chiarezza, riteniamo sia opportuno procedere per gradi.

Quando una coppia desidera separarsi, i coniugi decidono se rivolgersi da soli ad un legale e, così, procedere autonomamente alla stesura di un atto, chiamato ricorso, per chiedere che venga pronunciata la separazione dal proprio partner (andando, così, ad instaurare un procedimento cd. giudiziale), oppure tale domanda può essere presentata unitamente, da entrambe le parti, con l’ausilio di un unico avvocato, in modo tale da risparmiare tempo, denaro e scongiurare eventuali conflitti, sia interni che esterni al procedimento (trattasi, in questo caso, del procedimento cd. consensuale).

In seguito alla sentenza di separazione, le parti devono lasciar trascorrere un lasso di tempo ulteriore, prima di presentare domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò comporta l’instaurazione di due distinti procedimenti, un duplice intervento degli avvocati, o avvocato, ed un aggravio di costi in capo alle parti coinvolte, oltre che una maggiore tensione.

Con la recente riforma (ossia con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, cd. Riforma Cartabia), è stata introdotta la possibilità di presentare contestualmente domanda di separazione e domanda di divorzio, pur restando quest’ultima procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, a seconda dei casi, in ragione alla procedura contenziosa o consensuale, ai sensi dell’articolo 3 della legge sul divorzio).

Tale innovazione, è stata inserita all’articolo 473-bis.49 del Codice di procedura civile, recante “Cumulo di domande giudiziale”, stabilendo che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse”.

Il riferimento agli “atti introduttivi” concerne la facoltà di sottoporre entrambe le domande in questione mediante ricorso introduttivo, per la parte ricorrente, ossia la parte che decide di instaurare il giudizio, ovvero, per la parte resistente, mediante comparsa di costituzione e risposta, associandosi alla richiesta di separazione ed avanzando in via riconvenzionale (ossia, quando il resistente/convenuto non si limita a difendersi, chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di lui, ma esercita, a sua volta, una azione) domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nessun cenno al cumulo di domande viene fatto, invece, al successivo art. 473-bis.51 c.p.c., recante “Procedimento su domanda congiunta” ed inerente i procedimenti relativi alle domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché quelle di modifica delle relative condizioni.

Tale decisione ha indotto alcuni esperti del diritto a considerare come espressamente ammissibile la domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché le ulteriori domande a questa connesse, solo ed esclusivamente con riferimento al giudizio contenzioso.

Dinnanzi alla Suprema Corte, è stato riportato il contrasto tra questa interpretazione di “chiusura” ed una concezione maggiormente estesa.

La Cassazione ha accolto questa seconda interpretazione, in tal modo, ponendo fine alla difformità di pronunce in merito e ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’articolo 473-bis.49 c.p.c.

Le importanti novità della pronuncia riguardano la possibilità, innanzitutto, di ridurre i tempi di attesa per una decisione definitiva, quando, in precedenza, bisognava considerare gli ampi e tassativi termini processuali previsti per la redazione degli atti di parte e per le differenti pronunce del giudice e, in secondo luogo, la possibilità, in tal modo, di attenuare gli oneri economici dei coniugi ed evitare che, tanto le lunghe attese, quanto gli eccessivi esborsi di spesa, generino ulteriori conflitti tra i futuri ex-partner.

Essendo una decisione molto recente, occorrerà valutare in concreto l’efficacia di tale apertura, sulla base delle future pronunce dei Tribunali.

In ogni caso, vi consiglio di affidarvi al vostro legale di fiducia, esponendogli qualsiasi dubbio e desiderio, affinché possa tutelare al meglio la posizione di entrambi, oltre che di vostra figlia.

 

Laura Citroni

Avvocato con studio a milano. La trovate sul sito www.slcx.it nel quale è presente anche un blog che tratta questioni giuridiche spiegate in modo semplice e chiaro. È mamma di Alice e Filippo. Su Instagram la trovate con @la__liki

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